Ambiente
IN PUGLIA / Oria, riprende la strage degli ulivi. Lettera a Emiliano: “Nessuna strategia per salvarli: nemmeno con Vendola abbattuti tanti alberi”
Dal presidio “Oria resisite” da oggi riprende la lotta per salvare gli ulivi dall’abbattimento. Ci scrive Eliana Fanelli, tra gli storici militanti del territorio, che ci propone questo suo appunto rivolto al governatore della Puglia, Michele Emiliano. Un duro je accuse contro chi, consapevolmente o meno, sta favorendo lo scempio che distrugge senza pietà le nostre radici. Nel Salento si registra un calo di produzione di olio del 40 per cento con 800 aziende in stato di calamità e nessuna alternativa “ufficiale” all’abbattimento.
Neanche durante l’amministrazione di Vendola sono stati distrutti tutti gli ulivi che stanno sacrificando alla mafia xylella da quando lei si è insediato, governatore Emiliano.
Si tornerà a tagliare ad Oria nonostante siano trascorsi più di tre anni dalla data del suo primo rilevamento. Si parla di legalità, di normative eppure sembra che si rispettino solo quelle della truffa xylella. Il commissariamento è terminato nel febbraio del 2016 eppure nella regione da lei governata si continuano ad ignorare le normative Europee, nazionali e regionali a tutela del paesaggio, dell’ambiente e di conseguenza della nostra salute. Gliene cito i seguito alcune che tutti sembrano ignorare, anche fior fiore di legali.
L’ART. 2 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale definisce quanto segue:” per piani e programmi si intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa dal Parlamento o dal Governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.” Che l’ART.3 riporta:”fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori AGRICOLO, FORESTALE, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ”. In base all’art. 4 “la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del PIANO o del PROGRAMMA ed ANTERIORMENTE alla sua adozione o all’avvio della procedura legislativa”. L’art. 5 stabilisce ”Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1 deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente “. La DIRETTIVA VAS è stata recepita dall’Italia con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, che disciplina le procedure per la VAS, per la VIA e per l’IPPC.,modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186. L’ART. 3 -ter principio dell’azione ambientale riporta quanto segue: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale” Inoltre la legge nazionale n. 144 del 1951 tutela tutti gli ULIVI e prevede che siano i proprietari a chiedere di abbattere gli ulivi solo ed esclusivamente sia accertata la morte o improduttività degli ulivi, e gli ulivi sono produttivi e vivi, opere di pubblica utilità e miglioramento fondiario. Contestualmente vanno ripiantati lo stesso numero di ulivi. La legge regionale n. 14/2007 tutela e valorizza il paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia dando avvio al censimento dei monumentali presenti sul territorio pugliese, un censimento mai terminato e con elenchi introvabili. Il D.lgs. 63/2008 ha introdotto, nella categoria delle cose immobili, di cui all’art. 136 lett. a gli «alberi monumentali». Gli alberi monumentali, in quanto Beni paesaggistici a tutti gli effetti, sono, quindi, entrati a far parte del patrimonio culturale nazionale, su di essi, quindi può essere apposto il “vincolo paesaggistico” che ne impedisce l’alterazione o l’abbattimento. Si chiede pertanto che si verifichi se vi siano le autorizzazioni paesaggistiche necessarie. Riguardo all’uso massiccio che si vuole imporre ai proprietari degli alberi oggetto di abbattimento le ricordo che la direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi attuato con decreto legislativo n. 150/12. Per non parlare della legge regionale n. 4 del 2017 cambiata dopo pochi mesi. La SUA legge, così la defini.
Eliana Fanelli
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